SISTEMA DISCIPLINARE
ALLEGATO: CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA
Premessa
SO.RI.SO.ritiene che, per un’effettiva applicazione di quanto stabilito nel presente Modello di Organizzazione, sia indispensabile un adeguato sistema sanzionatorio, volto a punire atti e comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotta contemplate dal Modello, dal D.Lgs. n. 231/2001 e, più in generale, dal codice civile e penale e dalle norme della Società.
Sanzioni
1. Sanzioni per i lavoratori dipendenti od aventi un rapporto di lavoro comunque stabile con la società. tale da poter generare un procedimento disciplinare
I comportamenti tenuti dai collaboratori indicati in epigrafe in violazione delle singole regole comportamentali previste nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.
Il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall’apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme contenute nel contratto di categoria applicato al singolo rapporto.
In particolare, in base alla gravità dell’illecito disciplinare commesso le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di lavoro
effettivo;
e) licenziamento disciplinare e con le altre conseguenze di ragione di legge.
2. Misure nei confronti degli amministratori e dei dirigenti
In caso di violazione da parte dei soggetti in epigrafe sia delle procedure previste o di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, o in caso di negligenza o imperizia nell’individuare conseguentemente evitare e/o eliminare violazioni del Modello da parte di altri soggetti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dai relativi contratti, salvo l’esperimento di azione di responsabilità e l’eventuale richiesta di risarcimento danni.
3. Altre misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello
3.1 Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci
In caso di violazione del Modello da parte di amministratori o di sindaci, l’Organo di Controllo informerà ogni componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, invitando il consiglio ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.
3.2 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner
Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da partner in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato Decreto.
Sono inoltre comprese tutte quante le sanzioni previste nel D.Lgs. 39 di cui “si applicano le incompatibilità”)